Boom di domande a fine 2019 per le agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini, la misura che consente alle micro, piccole e medie imprese di ricevere un incentivo pari al 2,75% del capitale preso in prestito per investimenti in beni strumentali, incentivo che sale al 3,575% se il bene in questione è destinata a progetti di trasformazione digitale (Industria 4.0).
Secondo i dati resi noti dal Ministero dello Sviluppo Economico a novembre 2019 sono stati richiesti contributi per 55,4 milioni di euro e a dicembre per 59,3 milioni di euro, cifre che corrispondono a finanziamenti bancari rispettivamente di 637 milioni e 681 milioni di euro. In entrambi i mesi circa il 40% dei finanziamenti sono stati relativi a progetti per Industria 4.0 per i quali, come abbiamo detto, c’è un incentivo maggiorato.
Complessivamente, dall’inizio delle attività della Nuova Sabatini sono state prenotate dalle imprese risorse per oltre 1,6 miliardi di euro (1.640.963.815 euro), pari al 95% delle risorse messe a disposizione della misura.
Il rinnovo della Nuova Sabatini per il 2020
La misura, che come abbiamo visto sta riscuotendo un indiscutibile successo tra le imprese, è stata fortunatamente rifinanziata nella legge di bilancio con un’iniezione di 540 milioni di euro che dovrebbero bastare a sostenere la misura per un anno. Con l’occasione il Legislatore ha operato anche alcuni ritocchi.
Intanto viene confermata la maggiorazione della misura dal 2,75% al 3,575% per i beni 4.0 e l’apposita riserva del 30% delle risorse; viene poi introdotta una ulteriore maggiorazione al 5,5% per rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nelle Mezzogiorno.
Anche la Nuova Sabatini viene poi declinata in chiave green: il 25% delle risorse è infatti riservato alle micro, piccole e medie imprese che operino acquisti di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Anche in questo caso l’aliquota è maggiorata al 3,575%.
Qui di seguito vi riportiamo il testo dei commi 226-229 della legge 160/2019 (la legge di bilancio 2020) in cui si prevede il rinnovo della Nuova Sabatini.
226. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è riservata alla concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo. Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata al 100 per cento per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.
227. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento. Ai fini dell’ammissione ai benefìci, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità di cui al presente comma, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.
228. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per le riserve previste dai commi 226 e 227 rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
229. Sui finanziamenti di cui al comma 228, la garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse non utilizzate a valere sulla dotazione della sezione speciale istituita con la convenzione del 6 febbraio 2015 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze, per un importo pari a 7 milioni di euro, che sono destinate alle finalità generali del Fondo.