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Trasparenza

Questa sezione fornisce informazioni riguardo al prodotto Garanzia Collettiva dei Fidi e rinvia ai fogli informativi, guide, contratti e documenti di sintesi proposti da ciascuna banca per le caratteristiche, i costi e rischi tipici delle forme prescelte da cliente.
Nelle varie sezioni tematiche che trovate in questa sezione è possibile visualizzare il materiale di vostro interesse.

Amministrazione Trasparente

  • INFORMATIVA SULL’IMPIEGO DEI FONDI PUBBLICI

Obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”, stabilisce l’obbligo di pubblicazione nei siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1134, con riferimento alla gestione delle risorse di cui alla Legge di Stabilità 2014, MULTIFIDICOFISAN, Intermediario Finanziario iscritto nella sezione ex art. 155, comma 4 della previgente formulazione del TUB, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto ente di diritto privato che svolge attività di interesse pubblico. Di conseguenza è tenuta al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza previsti a carico degli “enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013”, limitatamente all’attività di pubblico interesse svolta.

Ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l’obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione “Amministrazione trasparente” con altra sezione del sito istituzionale o con siti di altre amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo o formato di quelli previsti dal D. Lgs. 33/2013.

    Richiedi bilancio

    Foglio Informativo Acquisto Garanzia

    Scheda Reclami

    Adesione all’Arbitro Bancario Finanziario

    Guida Arbitro Bancario Finanziario

    Rendiconto Attività Gestione Reclami

    Prodotto MISE 2020

    Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa notifica alla Commissione Europea e autorizzazione da parte della stessa, ha concesso a MULTIFIDI, con proprio decreto del 03 gennaio 2017, (“Misura per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi” per la “concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate”. – art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 – Legge di stabilità 2014), un contributo finalizzato alla costituzione di un Fondo Rischi da utilizzare esclusivamente per nuove concessioni di Garanzia fino all’80% per finanziamenti alle PMI associate.

    Prodotto MISE – MFC 2023

    Il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa notifica alla Commissione Europea e autorizzazione da parte della stessa, ha concesso a MULTIFIDI, con proprio decreto del 13 marzo 2023, un contributo finalizzato alla costituzione di un Fondo Rischi da utilizzare esclusivamente per nuove concessioni di Garanzia fino all’80% per finanziamenti alle PMI associate ai sensi della“Misura per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi” per la “concessione di nuove garanzie in favore delle piccole e medie imprese associate”. – art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 – Legge di stabilità 2014.

    Credito diretto MISE

    Legge di Stabilità 2014 (art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013)

    Ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) il Ministro delle Imprese e del Made in Italy già Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei Consorzi di garanzia collettiva dei fidi. Viene riconosciuta ai Confidi la possibilità di utilizzare le risorse assegnate ai sensi della normativa sopra citata, per concedere, oltre alle garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile, anche finanziamenti diretti agevolati a favore delle micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle imprese e dei liberi professionisti abilitati ed iscritti agli appositi albi, operanti in tutti i settori di attività economica, che siano finanziariamente ed economicamente sani, in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). e che non risultino in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza.
    Il limite massimo del credito erogabile a valere su tali risorse pubbliche, per singola PMI beneficiaria, è pari al 5 (cinque) per cento dell’ammontare delle risorse assegnate a Multifidi e, comunque, in misura non superiore ad € 100.000.
    La quota parte del finanziamento agevolato concesso a valere su tali risorse non può superare l’80 (ottanta) per cento dell’importo del finanziamento stesso ed è regolata ad un tasso di interesse pari a zero.
    Sulla quota residua, non inferiore al 20 (venti) per cento dell’importo del finanziamento e concessa a valere su risorse proprie di Multifidi, si applica un tasso di interesse per la remunerazione del rischio assunto a proprio carico in funzione del rating di impresa.
    I finanziamenti richiesti non possono essere concessi a fronte di operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine o di rinegoziazione di passività finanziarie a medio-lungo termine e devono essere concessi per l’attività di impresa.